Informazioni
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
Istanza di parte
La richiesta di cittadinanza va presentata agli uffici della Prefettura, la richiesta può essere fatta:
il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio:
La locale Prefettura provvede alla notifica dei decreti di concessione della cittadinanza italiana
Il decreto dovrà essere consegnato a cura dell’interessato all’ Ufficio di Stato civile che effettuerà tutte le verifiche previste dalla normativa e fisserà la data del Giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano.
Il giuramento deve avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla data della notifica del decreto.
Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia.
Cittadinanza italiana per nascita o per discendenza (jure sanguinis)
1. per origine;
2. per beneficio di legge diventa cittadino italiano:
chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;
il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano;
il cittadino straniero nato in Italia e qui residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età;
il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (jure sanguinis);
il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.