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Cittadinanza Italiana

La richiesta di cittadinanza va presentata agli uffici della Prefettura, la richiesta può essere fatta:

1 - PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO

il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano quando, dopo il matrimonio:

  • risieda legalmente in Italia da almeno 2 anni
  • risieda all’estero da almeno 3 anni se, al momento della concessione della cittadinanza italiana, non vi siano divorzio o separazione dei coniugi

2 - PER RESIDENZA

  • il cittadino dell'Unione europea, dopo 4 anni di residenza in Italia
  • il cittadino extracomunitario, dopo 10 anni di residenza in Italia
  • il cittadino straniero, il cui genitore, o ascendente in linea retta di secondo grado, è cittadino italiano per nascita o è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno tre anni
  • una persona apolide, dopo cinque anni di residenza in Italia

3 - PER ADOZIONE

  • il cittadino straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano, dopo 5 anni di residenza successivi all'adozione

La locale Prefettura provvede alla notifica dei decreti di concessione della cittadinanza italiana

Il decreto dovrà essere consegnato a cura dell’interessato all’ Ufficio di Stato civile che effettuerà tutte le verifiche previste dalla normativa  e fisserà la data del Giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi dello Stato italiano.
Il giuramento deve avvenire improrogabilmente entro sei mesi dalla data della notifica del decreto.
Decorso tale termine il decreto perde ogni efficacia.

 

Cittadinanza italiana per nascita o per discendenza (jure sanguinis)

1. per origine;

2. per beneficio di legge diventa cittadino italiano:

  • chi è nato nel territorio della Repubblica Italiana, se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi;

  • il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da un cittadino italiano;

  • il cittadino straniero nato in Italia e qui residente sin dalla nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, che renda dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra il 18° e 19° anno di età;

  • il cittadino straniero diretto discendente di cittadini italiani che non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana (jure sanguinis);

  • il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende riacquistarla.

Informazioni

Normativa di riferimento:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

Modalità di avvio:

Istanza di parte