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Convivenza di Fatto


Convivenza di Fatto
Legge 20 maggio 2016 n. 76 (commi da 36 a 65)

 

La convivenza di fatto è costituita da  due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

REQUISITI NECESSARI

Per potere essere considerata convivenza di fatto e godere dei diritti previsti dalla legge, le parti della coppia devono possedere entrambe i seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni;
  • convivere stabilmente con iscrizione anagrafica comune (requisito accertato verificando l'iscrizione anagrafica e richiede quindi l'iscrizione nello stesso stato di famiglia);
  • avere un legame affettivo stabile;
  • prestarsi reciproca assistenza sia materiale che morale;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone ( per i cittadini comunitari e stranieri deve essere prodotta certificazione consolare attestante lo stato civile);
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro.

I DIRITTI

La legge 76/2016 riconosce alle convivenze di fatto che abbiano i requisiti da essa previsti i seguenti diritti:

  • gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per la donazione degli organi e le celebrazioni funerarie; la designazione deve essere fatta per iscritto e firmata (commi 40 e 41);
  • alcuni diritti inerenti la casa di abitazione di proprietà (commi 42 e 43);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (comma 44);
  • partecipazione agli utili  nell'attività di impresa familiare in assenza di contratti di società o di lavoro subordinato (comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata (commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (comma 49);
  • le parti che costituiscono una convivenza di fatto possono inoltre disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune stipulando o facendo registrare in forma scritta e autenticata presso un notaio o un avvocato un contratto di convivenza. Il contratto è facoltativo e non impedisce l'esistenza e la dichiarazione della convivenza di fatto all'anagrafe né il godimento dei diritti previsti dalla legge (commi da 50 a 65).

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto cessa in caso di:

  • morte del convivente;
  • matrimonio o unione civile del convivente o tra le parti;
  • scissione anagrafica,  cambio di residenza o cancellazione per irreperibilità di una delle parti;
  • dichiarazione di cessazione presentata da una o entrambe le parti;
  • in ogni altro caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla legge ai commi 36 e 37 per il  riconoscimento di una convivenza di fatto.
  • CESSAZIONE VOLONTARIA, le parti possono comunicare al Comune lo scioglimento della convivenza di fatto in qualsiasi momento, con le stesse modalità della richiesta di registrazione, anche permanendo la coabitazione e l'iscrizione anagrafica.

REGISTRAZIONE

I soggetti interessati, se in possesso dei requisiti di legge, possono presentare all'ufficio anagrafe una richiesta di registrazione della loro convivenza di fatto regolata dai commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La richiesta di coloro che si trasferiscono a Bianzano da altro comune o dall'estero può essere contestuale all'iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia.

Coloro che, già residenti,  vogliano rendere la dichiarazione successivamente, potranno farlo in ogni tempo presentando i seguenti documenti:

  • richiesta di registrazione della Convivenza di fatto firmata da entrambe le parti della coppia;
  • copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti.

RICONOSCIMENTO

La legge non prevede esplicitamente la dichiarazione di costituire una convivenza di fatto all'anagrafe per poter godere dei diritti da essa attribuiti, ma la caratteristica del tipo di rapporto ha suggerito ai comuni di registrare le dichiarazioni degli interessati, al fine di garantire una data certa e la possibilità di certificazione in caso di necessità o di contenzioso, comunque prevista in caso di contratto di convivenza. La normativa nazionale e regionale e la giurisprudenza in materia riconoscevano e riconoscono già alcuni dei diritti ora codificati nella seconda parte della legge 76/2016.

Informazioni

Modalità di avvio:

Istanza di parte