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Dichiarazione di nascita


La dichiarazione di nascita è un atto dovuto, per far acquisire l’identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall’Ordinamento giuridico al nascituro.

 

CASO 1 – DICHIARAZIONE DI NASCITA -  GENITORI CONIUGATI TRA LORO

La dichiarazione deve essere resa, senza necessità di testimoni:

  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
  • da uno dei genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto

CASO 2 – DICHIARAZIONE DI NASCITA - GENITORI NON CONIUGATI

Se i genitori del bambino non sono coniugati tra loro, essa dev’essere presentata:

  • da ENTRAMBI i genitori, davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
  • da ENTRAMBI i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
  • da ENTRAMBI i genitori, davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, entro dieci giorni dalla data del parto.

I genitori cittadini stranieri non residenti in Italia possono rendere la dichiarazione di nascita solo nel Comune dove è avvenuta la nascita del bambino.

 

Nel caso di dichiarazione tardiva, quindi resa dopo 10 giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile potrà ricevere tale dichiarazione con le ragioni del ritardo espressamente indicate, seguirà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

 

Documenti da presentare
- Documento di identità valido dei genitori, se non residenti nel Comune;
- L’attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale ove è avvenuta la nascita.

 

IL NOME
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.

IL COGNOME

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016, i genitori cittadini italiani hanno la facoltà di attribuire ai propri figli entrambi i propri cognomi nell'ordine da loro desiderato. Nel caso in cui non vi sia alcun accordo al momento della dichiarazione di nascita, si continuerà ad attribuire il solo cognome paterno.
 

Informazioni

Normativa di riferimento:

D.P.R. 396/2000

Modalità di avvio:

Istanza di parte