Descrizione
INFORMATIVA
È VIETATO ELIMINARE I RIFIUTI VEGETALI TRAMITE COMBUSTIONE CIO' COMPORTA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 300 A € 3.000. (art. 255 e art. 256-bis del D.Lgs 152/06)
E’ prevista una deroga per i soli residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, in piccoli cumuli e solo per finalità agricole-ammendanti, pertanto anche l’abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali finalizzata alla loro eliminazione costituisce un’attività di combustione di rifiuti e, come tale, è soggetta alle sanzioni di cui sopra.
Alternative:
- Se possibile, conferire i residui vegetali in discarica pubblica;
- Depezzare i residui vegetali e lasciarli decomporre in area idonea per ottenere un composto organico da utilizzare come concimante e/o ammendante;
- Procurarsi un biotrituratore/biocippatore ed utilizzare il materiale ottenuto come concimante e/o ammendante;
NON E' MAI PERMESSO
- quando vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo, emanato da Regione Lombardia;
- in giornate ventose;
- all’aperto nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, salvo le deroghe previste dal R.R. N.5/2007;
- quando il fuoco è lasciato incustodito;
- qualora il divieto sia espressamente riportato nel regolamento comunale;
- qualora i residui vegetali non provengano da attività agricole o forestali (esempio erba dei giardini, potatura delle siepi o piante ornamentali, cioè ogni attività di giardinaggio).