In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa" derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione), e se nella pregressa documentazione agli atti questi legami risultano essere stati dichiarati, compresi quelli affettivi, non possono essere modificati.
Trattandosi di concetto giuridico del tutto peculiare e distinto da quello di nucleo familiare o di famiglia di fatto, l'Istat (che ha compiti di vigilanza, controllo ed indirizzo nei confronti degli Uffici Anagrafe) ha chiarito il concetto di famiglia anagrafica in Metodi e Norme serie B n. 29 ed. 1992, specificando quanto segue:
“Per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti d’ufficio, separate schede di famiglia. È stato così ben definito il concetto di “famiglia anagrafica” nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell’anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le “famiglie anagrafiche”, in armonia con la funzione caratteristica dell’anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.”.
La famiglia anagrafica è dunque un concetto giuridico di natura meramente anagrafica, che consiste in uno dei due contenitori delle posizioni dei cittadini residenti nel Comune, assieme alla convivenza.
Essa si basa su vincoli oggettivi e soggettivi: quando i vincoli oggettivi sono documentati o acquisibili d’ufficio da parte dell’ufficiale d’anagrafe, la famiglia anagrafica si instaura ex lege, senza alcuna possibilità discrezionale per l’ufficiale d’anagrafe e indipendentemente dalla volontà del cittadino.
Lo stesso vale per i vincoli soggettivi una volta dichiarati dagli interessati, come vedremo in seguito.
Ancora Istat, sempre in Metodi e Norme serie B n. 29 anno 1992, aiuta l’interprete e l’operatore anagrafico ad approfondire il concetto di “vincoli affettivi”, di per sé assolutamente generico:
“La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica - art. 4 – viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4.”.
Pertanto l’esistenza di vincoli di natura affettiva sono assolutamente demandati alla dichiarazione resa dagli interessati. In alcun modo tale dichiarazione può essere “indotta” o “accertata” dall’ufficiale d’anagrafe, neppure se egli fosse a piena conoscenza del fatto che le persone che stanno rendendo la dichiarazione di residenza siano certamente legate. Essi, infatti, hanno il pieno diritto di dichiarare di non esserlo, essendo tale vincolo di natura soggettiva.
La genericità – quanto mai opportuna e, se vogliamo, moderna – del termine, comporta altresì l’obbligo dell’ufficiale d’anagrafe di astenersi da alcuna valutazione sul tipo di vincoli: essi possono riguardare, per ipotesi, un rapporto affettivo o un semplice rapporto di amicizia.
L'unico elemento a disposizione dell'ufficiale d'anagrafe - quando il vincolo non è di natura familiare e dunque oggettivo - è la dichiarazione resa dai richiedenti, che è parte integrante della stessa dichiarazione di residenza in seguito alla riforma operata dopo il d.L. n. 5/2012.
Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.
La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi fosse una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.
Casi particolari
Stati di famiglia costituiti a seguito di dichiarazione dell'esistenza di vincoli affettivi, nel caso in cui il vincolo venisse a cessare
Nel merito di possibili richieste di scissione, anche in presenza di dichiarazioni di cessazione del vincolo affettivo, si deve far riferimento a un'ulteriore nota dell'Istat (n. 5327/1995), che di fatto esclude tale possibilità: "La dichiarazione di cessazione del vincolo affettivo, pur continuando la coabitazione, quale causa per ottenere la scissione della famiglia anagrafica non è prevista in alcun modo nella normativa anagrafica. Pertanto, a parere di questo Istituto, non deve essere accolta anche perché, non essendo documentabile - a differenza ad esempio dello scioglimento del matrimonio - esporrebbe l'ufficiale di anagrafe a possibili ripetute richieste di variazioni, tra l'altro, di scarsa rilevanza per i fini istituzionali dell'anagrafe della popolazione".
Quindi, ogni eventuale richiesta di scissione di famiglia anagrafica per termine dei vincoli affettivi verrebbe immediatamente respinta dall’ufficiale d’anagrafe, per evidente irricevibilità. ai sensi dell'art.2, c.1, della L. n.241/1990.