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Cambio di residenza


CAMBIO DI RESIDENZA

I cittadini che intendono effettuare:

  • cambi di abitazione all'interno dello stesso Comune;
  • trasferire la propria residenza proveniendo da altro Comune;
  • trasferire la propria residenza proveniendo dall'estero
  • trasferirsi all'estero

possono recarsi allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, o spedire le domande via posta, via fax o via e-mail utilizzando i moduli pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno e disponibili anche in questa in fondo a questa pagina.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata compilando l'apposita modulistica ministeriale (allegata)

  • direttamente allo sportello comunale di anagrafe
  • per raccomandata indirizzata a : Comune di Bianzano – Via Della Chiesa 7 – 24060 BIANZANO (BG)
  • tramite posta elettronica CERTIFICATA a:  protocollo@comunebianzano.legalmail.it

Quest’ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l’autore sia identificato dal sistema informatico con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  • che la copia della dichiarazione recante la  firma autografa e la copia del documento di identità valido del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.  
 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per i cittadini italiani

- carte d'identità di tutte le persone oggetto dell'iscrizione anagrafica

Per i  cittadini apprtenenti all'Unione Europea che intendono soggornare per un periodo superiore ai 3 mesi, l'iscrizone anagrafica è subordinata all presentazione di quanto indicato nell'ALLEGATO B (vedi allegati).

Per tutti i cittadini stranieri l'iscrizione anagrafica è subordinta alla presetazone di quanto indicato nell'ALLEGATO A (vedi allegati).

Per tutti i richiedenti (cittadini italiani, comunitari, stranieri) è obbligatorio, pena irriceviblità della pratica, allegare:

- Documenti comprovanti il titolo abitativo   in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del DL 47/2014 convertito nella Legge 23 maggo 2014 n. 80

- Dati Patente e/o Libretti di Circolazione dei veicoli

Per agevolare l'aggiornamento dei dati d'interesse del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspori, si consiglia di allegare alla patica copia delle patenti e dei libretti di circolazione dei mezzi intestati a tutti i componenti della famiglia interessati al cambio di residenza.

PROSIEGUO DELL’ITER

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, l'Ufficiale d’Anagrafe, nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni anagrafiche (di cui all'art. 13, comma 1, lett. a, b e c del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) effettua le registrazioni delle dichiarazioni ricevute, fermo restando che gli effetti giuridici delle stesse decorrono dalla data di presentazione.

In seguito all'iscrizione anagrafica l'Ufficiale d'Anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale (art. 43 codice civile:”..la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale… rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali…”) e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno (con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'Estero) posto che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 3, del D.L. n. 5/2012, la verifica della regolarità del soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui al D.Lg.vo n. 286/1998, precede l'iscrizione anagrafica.

Nel caso in cui gli accertamenti diano esito NEGATIVO o la documentazione mancante non sia integrata, l'Ufficiale d'Anagrafe invierà, sempre entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della domanda un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990. L'interessato avrà 10 giorni a disposizione per intervenire nel procedimento; se lo farà, l'Ufficiale d'Anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale (complessivamente il procedimento può durare fino ad un massimo di 100 giorni).

Nel caso in cui, nei 45 giorni successivi alla presentazione della domanda, per un qualsiasi motivo, l'Ufficiale d'Anagrafe non effettui la comunicazione dei motivi ostativi al diritto all'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, l'iscrizione anagrafica si considera legittima e conforme alla situazione di fatto per effetto del silenzio-assenso (art. 20 della Legge n. 241/1990).

In pratica: l'iscrizione anagrafica è immediata, così come i suoi effetti giuridici; tuttavia è soggetta ad una condizione di validità e di conferma a seguito degli accertamenti successivi.

 

Nel caso in cui, entro i termini di legge e a seguito degli accertamenti e della verifica dei documenti, risulti che il richiedente non ha i requisiti necessari per l'iscrizione anagrafica, l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di iscrizione, annulla l'iscrizione e quindi giuridicamente l'iscrizione anagrafica è come se non fosse mai avvenuta. Conseguentemente anche l'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione come se la cancellazione non fosse mai avvenuta.

 

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

Considerato che:

alla residenza discendono diritti e obblighi dei cittadini: si pensi  alla riscossione dei tributi locali e al pagamento dell’ IMU, al diritto allo studio nella scuola dell’obbligo, all’esecizio dei diritti politici e ad un’ampia varietà di diritti sociali ed economici quali sussidi, assegnazione alloggi di edilizia popolare ecc.,

la falsa residenza instaura vantaggi economici non dovuti: utenze scontate, imposta registro ridotta, agevolazioni sulle tasse universitarie, sulla Tia, sui  mutui e IVA ridotta sull’ acquisto della prima casa, sull'irpef ecc. e consente quindi una vera e propria evasione fiscale, danni economici al comune e allo stato, dati Istat falsati  e scissioni familiari fasulle,

in questo Comune sono presenti numerose “seconde case” e talune persone potrebbero per i motivi sopra esposti avere interesse a trasferirvi la residenza anagrafica pur mantendendo l’effettiva dimora abituale in altri comuni;

di conseguenza:

Qualora nel corso degli accertamenti che, come da Regolamento Comunale si svolgono prevalentemente durante i giorni infrasettimanali lavorativi e tendono ad essere sospesi, tranne eccezioni dovute alla scadenza dei termini, durante il mese di agosto e dicembre (potranno essere verificati anche i consumi  di acqua ed energia elettrica, i ticket autostradali e verranno assunte informazioni dai vicini di casa, dai datori di lavoro, dai comuni di precedente iscrizione anagrafica, dalle scuole ecc.) emergano discordanze con la dichiarazione resa, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato e l'Ufficiale d'Anagrafe dovrà segnalare il possibile reato di falsa dichiarazione alla competente autorità di pubblica sicurezza, per i provvedimentiprevisti dall'art. 495 del Codice Penale.

 

Informazioni

Eventuale operatività:

Silenzio assenso

Modalità di avvio:

Istanza di parte