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Separazione e Divorzio

Separazione / Divorzio / Modifica delle condizioni di separazione o divorzio avanti all'Ufficiale di Stato Civile

Novità della procedura e condizioni di utilizzo

Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’articolo 12 della Legge 162/2014, i coniugi hanno la possibilità di ottenere la separazione consensuale e il divorzio, ovvero la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, tramite la conclusione di un accordo davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

 E’ consentito ricorrere a questa procedura semplificata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni: 

·  Assenza di figli comuni minori, ovvero maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. 

·  Esclusione dall’accordo di patti di trasferimento patrimoniale, cioè di patti volti a trasferire o ad assegnare all’uno o all’altro coniuge beni aventi valore economico o comunque suscettibili di valutazione economica, con la sola eccezione della possibilità di prevedere la corresponsione di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale (assegno di mantenimento) sia nel caso di divorzio (assegno divorzile). Non può invece essere prevista la corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (cosiddetta liquidazione una tantum).

E’ facoltativa l’assistenza di un avvocato, il quale non può in alcun caso svolgere funzioni di rappresentanza sostituendo la parte assistita davanti all’Ufficiale di Stato Civile, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 del 28.11.2014. 

In seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 1 della Legge 55/2015 all’articolo 3 della Legge 898/1970, l’accordo inteso ad ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere concluso dopo che sono trascorsi i seguenti termini:

·  12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di separazione giudiziale; 

·   6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto tramite convenzione di negoziazione assistita da avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile.

 

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste condizioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.

Se non c'è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

I coniugi possono rivolgersi personalmente all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all'estero.

Modalità:

Fase istruttoria

I coniugi devono presentarsi, anche separatamente, presso gli Uffici Comunali per depositare copia dei rispettivi documenti d’identità in corso di validità e per fornire i dati e le informazioni indispensabili al Servizio per l’acquisizione della documentazione a supporto dell’accordo.

I coniugi che intendono farsi assistere da un avvocato, sono tenuti a presentare anche fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dello stesso, nonché l’indirizzo del suo studio legale.

In caso di accordo di divorzio, se sull’atto di matrimonio non risultasse annotato il provvedimento di separazione, l’Ufficio richiederà ai coniugi di presentare copia conforme all’originale del provvedimento medesimo.

Redazione dell’accordo

Acquisita la documentazione, l’Ufficiale dello Stato Civile fissa ai coniugi un appuntamento per la verbalizzazione dell’accordo e la sua iscrizione nel registro di stato civile.

I coniugi hanno l’obbligo di presentarsi insieme personalmente davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale riceve da ciascuno di loro dichiarazione scritta in merito alla volontà di separarsi / divorziare / modificare le condizioni di separazione o di divorzio nonché all’assenza di figli minori ovvero di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. Con circolare n. 16 del 24 aprile 2015 il Ministero dell’Interno ha precisato (contrariamente a quanto indicato in precedenza) che il termine "figlio" deve essere riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti.

Ricevute le dichiarazioni, l’Ufficiale di Stato Civile redige immediatamente l’atto contenente l’accordo, che viene sottoscritto insieme ai coniugi e, se presente, all’avvocato.

I coniugi sono tenuti a versare all’Ufficio il diritto fisso di € 16,00, in conformità all’articolo 16, comma 6 della Legge 162/2014.

In caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, la procedura termina con la sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile insieme ai coniugi.

In caso di accordo di separazione consensuale o di divorzio l’Ufficiale di Stato Civile consegna comunicazione ai coniugi, dove sono riportati il giorno e l’ora in cui sono formalmente invitati a presentarsi per la conferma dell’accordo, nonché l’avviso che la mancata comparizione anche di uno solo di essi nel giorno fissato equivale a mancata conferma dell’accordo ed alla sua decadenza (la norma prevede che la data assegnata non possa essere inferiore a 30 giorni da quella della verbalizzazione dell’accordo).

Conferma dell’accordo di separazione o di divorzio

Nel giorno assegnato i coniugi si devono presentare insieme personalmente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (con l’assistenza facoltativa di un avvocato) per sottoscrivere l’atto in cui viene verbalizzata la conferma dell’accordo.

Effetti dell’accordo di separazione o di divorzio

L’accordo concluso davanti all’Ufficiale di Stato Civile sostituisce, se confermato, i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziali. Dalla data della sua sottoscrizione si producono gli effetti tra le parti.

Informazioni

Modalità di avvio:

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